Fondo Salvaguardia imprese
Fonte: incentivi.gov.it · Pagina ufficiale ↗
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Sintesi
Cos'è Il Fondo è stato istituto con il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, art. 43 recante “Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19”, con una dotazione di 300 milioni di euro. La legge 30 dicembre 2020, n. 178 (legge di bilancio 2021) ha stanziato il rifinanziamento di 250 milioni di euro
Guida pratica al bando
Ogni punto è ricavato dal testo ufficiale: apri «fonte» per leggere la frase originale. Letto il 26 settembre 2026.
Chi può partecipare
Imprese titolari di marchi storici di interesse nazionale con almeno 20 dipendenti.
fonte
«titolari di marchi storici di interesse nazionale con un numero di dipendenti superiore a 20»
Società di capitali con numero di dipendenti superiore a 250 (comprensivi di lavoratori a termine, apprendisti e part-time).
fonte
«società di capitali con numero di dipendenti superiore a 250 (dato consolidato comprensivo dei lavoratori a termine, degli apprendisti e dei lavoratori con contratto di lavoro subordinato a tempo parziale, impiegati in unità locali dislocate sul territorio nazionale)»
Imprese che detengono beni e rapporti di rilevanza strategica per l'interesse nazionale, indipendentemente dal numero degli occupati.
fonte
«detengono beni e rapporti di rilevanza strategica per l'interesse nazionale, indipendentemente dal numero degli occupati»
Requisiti principali
Obbligo di aver avviato confronto presso struttura crisi d'impresa del Ministero dello sviluppo economico.
fonte
«Imprese che hanno avviato un confronto presso la struttura per la crisi d'impresa del Ministero dello sviluppo economico»
Necessità di adempimento degli obblighi assicurativi a copertura dei danni derivanti da eventi catastrofali (valutati ai fini dell'accesso e dell'erogazione).
fonte
«l'intervenuto adempimento degli obblighi assicurativi a copertura dei danni derivanti da eventi catastrofali, è inserito tra i requisiti da valutare ai fini dell'accesso alle agevolazioni e dell'erogazione delle medesime»
Quanto si ottiene
Acquisizione di partecipazione di minoranza nel capitale di rischio dell'impresa.
fonte
«Il Fondo acquisisce partecipazioni di minoranza nel capitale di rischio di imprese in difficoltà economico-finanziaria»
L'intervento complessivo del Fondo non può eccedere 30 milioni di euro per ogni programma di ristrutturazione.
fonte
«L'intervento complessivo del Fondo a sostegno di ogni programma di ristrutturazione, ivi inclusi gli eventuali interventi del Fondo successivi all'acquisizione della partecipazione, non può eccedere di 30 milioni di euro»
Il Fondo può realizzare investimenti in quasi equity in aggiunta o in alternativa all'acquisizione della partecipazione.
fonte
«In aggiunta o in alternativa all'acquisizione della partecipazione il Fondo può realizzare investimenti in quasi equity»
Come presentare domanda
Domanda presentata tramite procedura informatica online gestita da Invitalia s.p.a., a decorrere dalle ore 12 del 2 febbraio 2021.
fonte
«è possibile presentare la domanda di accesso a decorrere dalle ore 12 del 2 febbraio 2021 utilizzando la procedura informatica online»
Attenzione a
Violazione dell'impegno di non promuovere azioni giudiziali per contestare atti di esercizio dei poteri speciali determina revoca totale del sostegno ottenuto.
fonte
«L'eventuale successiva violazione dell'impegno assunto determina la revoca totale del sostegno ottenuto»
Per imprese in difficoltà ai sensi degli orientamenti comunitari, apporto proprio dell'impresa pari almeno a 25% (piccole), 40% (medie) o 50% (grandi imprese).
fonte
«all'impresa proponente che garantisce un contributo proprio pari ad almeno il 25% per le piccole imprese, 40% medie imprese e 50% grandi imprese (nel caso di operazioni a favore di imprese in difficoltà ai sensi degli orientamenti comunitari)»
Descrizione
Cos'è Il Fondo è stato istituto con il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, art. 43 recante “Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19”, con una dotazione di 300 milioni di euro. La legge 30 dicembre 2020, n. 178 (legge di bilancio 2021) ha stanziato il rifinanziamento di 250 milioni di euro per il 2021 e di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2035. Il Fondo acquisisce partecipazioni di minoranza, nel capitale di rischio di imprese in difficoltà economico-finanziaria che propongono un piano di ristrutturazione per garantire la continuità di impresa e salvaguardare l’occupazione e finanzia programmi di ristrutturazione anche attraverso il trasferimento di impresa. Con Decreto ministeriale 14 settembre 2022, pubblicato sulla G. U. n. 251 del 26 ottobre 2022, è stato modificato il decreto ministeriale 29 ottobre 2020 recante la definizione dei criteri e delle modalità di gestione e di funzionamento del Fondo. A chi si rivolge Imprese che hanno avviato un confronto presso la struttura per la crisi d’impresa del Ministero dello sviluppo economico, imprese in difficoltà economico finanziaria: ai sensi degli orientamenti comunitari (paragrafo 2.2 della Comunicazione 2014/C 249/01) oppure con flussi di cassa prospettici inadeguati a far fronte regolarmente alle obbligazioni pianificate (stato di difficoltà non ai sensi del paragrafo 2.2 della Comunicazione 2014/C 249/01), imprese che soddisfano almeno una delle seguenti condizioni: titolari di marchi storici di interesse nazionale, società di capitali con numero di dipendenti superiore a 250 (dato consolidato comprensivo dei lavoratori a termine, degli apprendisti e dei lavoratori con contratto di lavoro subordinato a tempo parziale, impiegati in unità locali dislocate sul territorio nazionale), detengono beni e rapporti di rilevanza strategica per l’interesse nazionale, indipendentemente dal numero degli occupati. Cosa prevede Il Fondo effettua investimenti diretti nel capitale di rischio alle seguenti condizioni: la partecipazione diretta acquisita (Equity) deve essere di minoranza, l'intervento complessivo per singola operazione non può superare l’ammontare di 10 milioni di euro, l’operazione di investimento è effettuata unitamente e contestualmente a: investitori privati indipendenti che apportano almeno il 30% delle risorse previste (nel caso di operazioni a favore di imprese in difficoltà non ai sensi degli orientamenti comunitari), all’impresa proponente che garantisce un contributo proprio pari ad almeno il 25% per le piccole imprese, 40% medie imprese e 50% grandi imprese (nel caso di operazioni a favore di imprese in difficoltà ai sensi degli orientamenti comunitari) Exit a 5 anni con condizioni di uscita definite già nell’operazione di investimento. In aggiunta o in alternativa all’acquisizione della partecipazione il Fondo può realizzare investimenti in quasi equity.
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