Contributi per l'avvio di forme associate o societarie tra professionisti - Regione autonoma Friuli Venezia Giulia
Fonte: incentivi.gov.it · Pagina ufficiale ↗
Sintesi
Contributo a fondo perduto per spese connesse all’avvio e al funzionamento dei primi tre anni di attività di uno studio associato o di una società tra professionisti. L’ammontare del contributo è pari al 50% delle spese ammesse.È elevato al 70% delle spese ammesse nel caso di forme associate o socie
Descrizione
Contributo a fondo perduto per spese connesse all’avvio e al funzionamento dei primi tre anni di attività di uno studio associato o di una società tra professionisti. L’ammontare del contributo è pari al 50% delle spese ammesse.È elevato al 70% delle spese ammesse nel caso di forme associate o societarie di attività professionali composte esclusivamente da giovani professionisti che non hanno ancora compiuto 36 anni. Il contributo minimo è pari a 1.500,00 euro e il contributo massimo è pari a 30.000,00 euro. La domanda di contributo deve essere presentate in bollo (16,00 euro) esclusivamente tramite sistema telematico dedicato e accessibile dal sito web della Regione FVG (vedi link presente in questa pagina alla voce "Link istituzionale").ll triennio corrisponde ai primi tre anni di svolgimento dell’attività professionale in forma associata o societaria decorrenti dalla data di rilascio del certificato di attribuzione del numero di partita I. V. A. da parte dell’Agenzia delle entrate territorialmente competente. La domanda può essere presentata per due volte nell’arco del triennio, fino al raggiungimento del limite massimo di contributo pari a 30.000,00 euro. Non sono finanziabili le domande presentate successivamente alla scadenza del termine del triennio di attività. In deroga, le domande di contributo presentate esclusivamente per spese già sostenute nei dodici mesi precedenti la data di presentazione della domanda, effettuate nel triennio di attività, possono essere presentate entro sessanta giorni decorrenti dalla scadenza del triennio stesso. A chi si rivolge1) Studi associati e società, diverse dalle società tra professionisti (STP), composti esclusivamente da soggetti appartenenti ad almeno una delle seguenti tipologie:- professionisti ordinistici regolarmente iscritti a ordini o collegi professionali;- professionisti non ordinistici, titolari di forme di assicurazione per la responsabilità civile per danni arrecati nell’esercizio dell’attività professionale, iscritti in qualità di professionisti ad un’associazione inserita nel Registro regionale previsto dall' art. 4 della LR 13/2004;- professionisti non ordinistici, titolari di forme di assicurazione per la responsabilità civile per danni arrecati nell'esercizio dell'attività professionale, iscritti in qualità di professionisti ad una associazione professionale inserita, ai sensi della legge 14 gennaio 2013, n. 4 (Disposizioni in materia di professioni non organizzate), nell’Elenco delle associazioni professionali che rilasciano l’attestato di qualità dei servizi, pubblicato dal Ministero delle imprese e del Made in Italy nel proprio sito internet;- professionisti, titolari di forme di assicurazione per la responsabilità civile per danni arrecati nell’esercizio dell’attività professionale, iscritti in qualità di professionisti ad albi o elenchi tenuti da Amministrazioni pubbliche o Enti pubblici.2) Società tra professionisti (STP) costituite ai sensi dell’articolo 10 della legge 12 novembre 2011, n. 183, regolarmente iscritte al registro delle imprese e presso l’ordine o il collegio professionale di appartenenza, secondo quanto disposto dal decreto del Ministro della Giustizia 8 febbraio 2013, n. 34 (Regolamento in materia di società per l’esercizio di attività professionali regolamentate nel sistema ordinistico, ai sensi dell’articolo 10, comma 10 della legge 12 novembre 2011, n. 183). Il richiedente (studio associato o società) deve:- svolgere esclusivamente di un’attività libera e professionale- avere iniziato l’attività professionale in forma associata o societaria da non più di tre anni decorrenti dalla data di rilascio del certificato di attribuzione della partita IVA dello studio associato o della società.- avere la sede legale o operativa in Friuli Venezia Giulia. Sono esclusi dal beneficio:- gli studi associati e le società che hanno tra i componenti, lavoratori dipendenti a tempo indeterminato, titolari di pensione di vecchiaia o di anzianità erogata dall’I. N. P. S. o da altre casse pubbliche o private, collaboratori di impresa familiare, artigiani, commercianti, coltivatori diretti, titolari di impresa individuale, amministratori di società di persone o di capitali, diverse da quelle per cui si richiede il contributo- le società di fatto e le società unipersonali. I requisiti devono essere posseduti per l’intera durata del periodo contributivo, che inizia dalla data di presentazione della domanda e si conclude con la presentazione della rendicontazione della spesa sostenuta. Qualora nella domanda di contributo siano inserite spese sostenute nei dodici mesi precedenti la data di presentazione della domanda, l’inizio del periodo contributivo coincide con la data del primo documento di spesa ammesso a contributo. Cosa prevede Sono ammesse a contributo le spese strettamente connesse all’avvio e al funzionamento dei primi tre anni di attività professionale, sostenute nel triennio. ll piano di spesa può comprendere spese sostenute nei 12 mes
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